CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, nell’ambito del quale una delle misure adottate di maggiore rilievo è rappresentata dal riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto riservato agli “operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il [DPCM 24.10.2020] per contenere la diffusione dell’epidemia” COVID-19 ossia, in particolare, ai soggetti che operano nei settori ricettivo, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto.
Il contributo spetta alle imprese / lavoratori autonomi che al 25.10.2020:
• hanno partita IVA attiva (l’attivazione della partita IVA a decorrere dal 25.10 non consente di usufruire del beneficio);
• dichiarano di svolgere, quale attività prevalente, una delle attività di seguito riportate. Considerata la rilevanza del codice attività, va opportunamente verificata la corrispondenza tra la situazione attuale e quanto desumibile dal proprio Cassetto fiscale.
REQUISITI RICHIESTI
Analogamente a quanto previsto per il contributo a fondo perduto riconosciuto dall’art. 25, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, la spettanza del beneficio in esame è subordinata alla seguente condizione.
FATTURATO / CORRISPETTIVI APRILE 2020 inferiore ai 2/3 FATTURATO / CORRISPETTIVI APRILE 2019
Per espressa previsione normativa:
• al fine di individuare il fatturato / corrispettivi è necessario avere riguardo alla data di effettuazione delle operazioni (cessioni di beni / prestazione dei servizi);
• il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito (o, meglio, non è necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi) per i soggetti che hanno iniziato l’attività (“attivato la partita IVA”) dall’1.1.2019.
N.B.: Il contributo in esame spetta anche in caso di ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni (la presenza di tale condizione comportava l’esclusione dal contributo di cui al citato art. 25).
MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo in esame è riconosciuto “in automatico” ovvero previa presentazione di un’apposita domanda a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.
Contributo “Decreto Ristori”
Soggetto: Ha beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020
Contributo “Decreto Ristori”: Riconoscimento “automatico” da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.
Soggetto: Non ha presentato istanza per il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020
Contributo “Decreto Ristori”: Presentazione in via telematica, di un’apposita domanda, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia con il Provvedimento 10.6.2020 ai fini del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.
Con un Provvedimento di prossima emanazione saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza.
La presentazione della domanda riguarderà:
• innanzitutto i soggetti che, pur avendo ricavi / compensi 2019 pari o inferiori a € 5 milioni e rientrando quindi tra i beneficiari del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020, “non hanno presentato la relativa istanza”;
• i soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni che risultavano esclusi dal precedente beneficio.
Di fatto, per la maggior parte dei soggetti interessati, il contributo in esame sarà erogato “automaticamente” avendo gli stessi già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25.
CONTRIBUTO SPETTANTE
Il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.
In particolare lo stesso è determinato quale “quota” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo. La quota, ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di appartenenza, come segue.
Codice attività Descrizione
Percentuale di ristoro 400%
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
Percentuale di ristoro 200%
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
56.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
82.52.09 Altra formazione culturale
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.02.09 Altre attività connesse con le lotterie e scommesse (comprende le sale bingo)
93.11.10 Gestione di stadi
93.11.20 Gestione di piscine
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00 Attività di club sportivi
93.13.00 Gestione di palestre
93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.99 Altre attività sportive nca
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.30 Sale giochi e biliardi
93.29.90 Sale giochi e biliardi
94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 Stabilimenti termali
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
Percentuale di ristoro 150%
55.10.00 Alberghi
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
50.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
Percentuale di ristoro 100%
49.32.10 Trasporto con taxi
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente
N.B:: L’importo massimo del contributo spettante è fissato a € 150.000.
SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO EX ART. 25
Come accennato, per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” il beneficio in esame è determinato “come quota del contributo già erogato”. Lo stesso è parametrato ad una percentuale di quanto già percepito in precedenza. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019 il nuovo contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato, applicando la percentuale di ristoro alla misura minima pari a:
• € 1.000 per le persone fisiche;
• € 2.000 per gli altri soggetti.
SOGGETTI CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA PER CONTRIBUTO EX ART. 25
I soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” determinano il beneficio spettante come “quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza” trasmessa all’Agenzia. In particolare il valore è determinato applicando una specifica percentuale (20% – 15% – 10%), individuata in base ai ricavi / compensi 2019, alla differenza tra il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.
Ricavi / compensi 2019 Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000 20%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 15%
superiori a € 1.000.000 10%
Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario.
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
Merita evidenziare che anche il nuovo beneficio non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
Va sottolineato infine che, per espressa previsione normativa, il contributo è erogato nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863.
SOSPENSIONE DELLE CARTELLE
Sono sospese tutte le rate in scadenza dall’8.3.2020 al 31.12.2020.
55.10.00
Alberghi 150% 55.20.10
Villaggi turistici 55.20.20
Ostelli della gioventù 55.20.30
Rifugi di montagna 55.20.40
Colonie marine e montane 55.20.51
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.20
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.30
Gelaterie e pasticcerie 56.10.41
Gelaterie e pasticcerie ambulanti 56.30.00
Bar e altri esercizi simili senza cucina 49.32.10
Trasporto con taxi 100% 49.32.20
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente
Nel periodo di sospensione le istanze di dilazione vengono comunque esaminate.
3.1 VERSAMENTI DELLE RATE SCADUTE
I versamenti delle rate sospese devono avvenire in unica soluzione entro il 31.1.2021.
3.2 DECADENZA DALLA DILAZIONE
La dilazione dei ruoli, di norma, viene meno quando non vengono pagate 5 rate del piano, anche non consecutive.
Tuttavia, per i piani di dilazione in essere all’8.3.2020 e per i piani relativi a domande presentate entro il 31.12.2020, il numero di rate insolute necessario ai fini della decadenza è elevato a 10: pertanto, la decadenza si ha quando non vengono pagate 10 rate anche non consecutive.
4 MISURE CAUTELARI E PIGNORAMENTI
Fino al 31.12.2020 l’Agente della Riscossione non procede al pignoramento di salari e stipendi.
In uguale maniera non vengono adottate misure cautelari, come ad esempio ipoteche e fermi delle auto, nemmeno se fosse già stato notificato il relativo preavviso.
Se il contribuente ha interesse a far sbloccare un fermo dell’auto già adottato, può, dopo aver pagato la prima rata del piano di dilazione, presentare apposita istanza ai fini della sospensione del fermo che verrà esaminata anche durante il periodo di sospensione.
Del pari, è possibile, durante il periodo di sospensione, pagare l’intero debito per ottenere la cancellazione del fermo.
5 BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Per effetto dell’art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.
In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento fino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.
Tale procedura è sospesa fino al 31.12.2020.
6 TERMINI DI NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
La cartella di pagamento, a seconda delle fattispecie, può dover essere notificata entro termini di prescrizione o di decadenza.
Per citare l’ipotesi maggiormente significativa, la cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica va notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quarto anno se si tratta invece di controllo formale.
Viene stabilito che tutti i termini di notifica delle cartelle di pagamento che scadono nel corso del 2020 sono prorogati di due anni.
A titolo esemplificativo, le attività di liquidazione automatica (derivanti, ad esempio, da imposte dichiarate ma non versate), inerenti all’anno 2016 (dichiarazione presentata nel 2017), in scadenza a fine anno, slittano al 31.12.2022.
Si evidenzia inoltre che, per effetto delle modifiche già apportate dal DL 34/2020:
• in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade non il 31.12.2021 ma il 31.12.2022;
• in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017) e nel 2017 (anno d’imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo
formale scade, rispettivamente, il 31.12.2023 (e non il 31.12.2022) e il 31.12.2022 (e non il 31.12.2021).
SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Art. 3
È istituito uno specifico fondo, con una dotazione di € 50 milioni per il 2020, al fine di far fronte
alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi a seguito
dell’emergenza COVID-19.
Tale fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle predette associazioni /
società che hanno cessato / ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei Provvedimenti
di sospensione delle attività sportive.
I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti dal Dipartimento per lo Sport.
SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI – Art. 4
È differita al 31.12.2020 la sospensione di ogni procedura esecutiva immobiliare di cui all’art. 555,
Cpc, avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore. È prevista l’inefficacia di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui al citato art. 555, avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25.10.2020 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in esame.
SOSTEGNO OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA – Art. 5, commi 1, 2 e 3
FONDO SPETTACOLO, CINEMA E AUDIOVISIVO
L’art. 89, comma 1, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, al fine di sostenere i settori dello
spettacolo / cinema / audiovisivo a seguito dell’emergenza COVID-19, ha istituito due fondi da
ripartire, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei predetti settori. In
particolare, il fondo per la parte corrente ha una dotazione di € 185 milioni per il 2020.
Il comma 1 dell’art. 5 del Decreto in esame al fine di rafforzare tali misure incrementa di € 100 milioni
il fondo di parte corrente. Lo stanziamento risulta così pari a € 285 milioni.
FONDO SOSTEGNO SETTORE TURISTICO
L’art. 182, comma 1, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, al fine di sostenere le agenzie di viaggio
/ tour operator / guide e accompagnatori turistici a seguito dell’emergenza COVID-19, ha istituto di
un apposito fondo (€ 265 milioni per il 2020).
Il comma 2 dell’art. 5 del Decreto in esame al fine di rafforzare tali misure incrementa di € 400 milioni
tale fondo. Lo stanziamento risulta così pari a € 665 milioni.
FONDO SOSTEGNO SETTORE DELLA CULTURA
L’art. 183, comma 2, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha istituito un fondo (€ 231,5 milioni per
il 2020) per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato:
O
al sostegno delle librerie / filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di
produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore /
dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101, D.Lgs. n. 42/2004, diversi dagli
istituti e luoghi che appartengono a soggetti pubblici;
O
al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento / rinvio / ridimensionamento, in seguito
all’emergenza COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.
Il comma 3 dell’art. 5 del Decreto in esame al fine di rafforzare tali misure incrementa di € 50 milioni
di tale fondo. Lo stanziamento risulta così pari a € 281,5 milioni.
BONUS VACANZE – Art. 5, comma 6
È esteso al 2021 l’utilizzo del c.d. “bonus vacanze” / “tax credit vacanze” introdotto dall’art. 176, DL
n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”.
Ora, il credito è infatti utilizzabile (“una sola volta”) dall’1.7.2020 al 30.6.2021 (in precedenza
31.12.2020), a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non
superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistiche
ricettive / agriturismi / Bed & Breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e
regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
In base al nuovo comma 5-bis del citato art. 176, ai fini della concessione dell’agevolazione in esame, sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31.12.2020.
“BONUS CANONI DI LOCAZIONE” – Art. 8
Il “bonus canoni locazione” ex art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è esteso ai mesi di ottobre / novembre / dicembre, a favore dei soggetti operanti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19. Il bonus spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi / compensi 2019.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 8 sono applicabili in quanto compatibili le disposizioni previste dal
citato art. 28 e di conseguenza, come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame:
O
le condizioni di accesso all’agevolazione individuate nella riduzione del fatturato / corrispettivi
pari ad almeno il 50% dei mesi di ottobre / novembre / dicembre rispetto agli stessi mesi del 2019;
O
il credito in esame spetta nella misura del:
– 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo;
– 30% del canone per affitto d’azienda.
Nella citata Relazione illustrativa:
O è ribadito che il bonus è calcolato sui canoni dovuti e pagati per i predetti mesi;
Oè chiarito che relativamente al canone di dicembre il bonus compete anche se il relativo pagamento è effettuato nel 2021.
NB
L’agevolazione può essere usufruita nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final.
Inoltre, come desumibile dalla citata Relazione illustrativa i settori interessati dalle chiusure / limitazioni di orario di apertura sono quelli riportati nella specifica tabella “al netto di quelli che già a legislazione vigente sono destinatari della misura agevolativa fino a dicembre 2020, perché appartenenti al settore turismo”.
Infatti, con l’art. 77, DL n. 104/202, c.d. “Decreto Agosto” il Legislatore ha esteso l’agevolazione in
esame fino al 31.12.2020 a favore delle imprese turistico-ricettive nonché previsto che in caso di
affitto d’azienda il bonus è pari al 50% del canone.
Merita evidenziare che la nuova disposizione, diversamente da quanto previsto dal citato art. 77, non è subordinata all’autorizzazione dell’UE.
“CANCELLAZIONE” SECONDA RATA IMU – Art. 9
Non è dovuta la seconda rata IMU 2020, con riferimento agli immobili / pertinenze in cui sono
esercitate le attività nei settori nei economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020
emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19.
L’abolizione della seconda rata IMU opera a condizione che i relativi proprietari siano anche
gestori delle attività ivi esercitate.
NB
Tali disposizioni sono applicabili nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione
della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final.
È comunque applicabile quanto previsto dall’art. 78, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”
in base al quale non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili:
O
adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti
termali;
O
rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e degli agriturismo / villaggi turistici
/ ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi
soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Nella citata Relazione illustrativa è evidenziato che la nuova previsione legislativa “si aggiunge” al
citato art. 78 e pertanto non è diretta “a superare” quanto già previsto da tale ultima disposizione. Di
conseguenza, le fattispecie già previste dal citato art. 78, che non prevedono la condizione della
corrispondenza tra il proprietario dell’immobile e il gestore dell’attività ivi esercitata, continuano ad
applicarsi secondo tale disposizione, a nulla rilevando che le stesse siano ricomprese nella tabella delle attività oggetto delle nuove limitazioni.
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI – Art. 13
Per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020
emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19, esercenti come attività prevalente
un’attività oggetto delle predette limitazioni , è disposta la sospensione dei termini che scadono
per il mese di novembre 2020 (16.12.2020) relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali / premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).
NB
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:
O
in unica soluzione entro il 16.3.2021;
ovvero
O
in forma rateizzata, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata
scade il 16.3.2021.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Il beneficio in esame è attribuito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di aiuti
di Stato.
NUOVA INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO / STABILIMENTI
TERMALI / DELLO SPETTACOLO – Art. 15
Al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di
seguito elencati, che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria
attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000.
L’indennità:
O
non è cumulabile nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di
seguito esaminate. L’indennità non è cumulabile anche con l’indennità di sostegno dei nuclei
familiari già beneficiari della quota del reddito di emergenza di cui all’art. 14 del Decreto in esame;
O
non concorre alla formazione del reddito;
O
è erogata dall’INPS, previa apposita domanda da presentare entro il 30.11.2020, nel limite dei
fondi stanziati (€ 550 milioni per il 2020).
LAVORATORI SETTORE TURISMO / STABILIMENTI TERMALI
Oltre a prevedere “nuovamente” l’erogazione “una tantum” dell’indennità onnicomprensiva pari a €
1.000 a favore dei soggetti beneficiari dell’indennità di cui all’art. 9, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto
Agosto”, la medesima indennità pari a € 1.000 è riconosciuta anche a favore di:
O
lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo / stabilimenti termali;
O
lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del
turismo / stabilimenti termali;
che:
O
hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020;
O
hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto periodo;
O
non sono titolari di pensione / lavoro dipendente / NASPI al 29.10.2020.
La predetta indennità di € 1.000 è altresì riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato
del settore turismo / stabilimenti termali che, cumulativamente, sono:
O
titolari, tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore
turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
O
titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore
turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
O
non titolari, al 29.10.2020, di pensione / lavoro dipendente.
STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI “PORTA A PORTA”
La medesima indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta anche a favore di:
O
lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti
termali che:
– hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020;
– abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
O
lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020;
O
lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
– tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle
disposizioni di cui all’art. 2222, C.c.;
– non hanno un contratto in essere al 29.10.2020.
Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata
INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
O
incaricati alle vendite a domicilio (venditori “porta a porta”) di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
– con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
– titolari di partita IVA attiva;
– iscritti alla Gestione separata INPS al 29.10.2020;
– non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
NB
I predetti soggetti possono fruire dell’indennità in esame a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano:
O
titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto
intermittente di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015;
O
titolari di pensione.
LAVORATORI SETTORE SPETTACOLO
L’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta infine a favore dei lavoratori iscritti al
Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
O
con almeno 30 contributi giornalieri versati dall’1.12019 al 29.10.2020, cui deriva un reddito non
superiore a € 50.000 e non titolari di pensione;
ovvero
O
con almeno 7 contributi giornalieri versati dall’1.12019 al 29.10.2020, cui deriva un reddito non
superiore a € 35.000.
NUOVA INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI – Art. 17
È estesa al mese di novembre 2020 l’indennità già riconosciuta a favore dei lavoratori sportivi per
i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno dagli artt. 96, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, 98,
DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” e 12, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”.
L’indennità, che per tale mensilità aumenta da € 600 a € 800:
O
spetta ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano
Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti
di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive
dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, che hanno cessato / ridotto / sospeso la
propria attività;
O
non concorre alla formazione del reddito;
O
non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / reddito di
emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;
O
è erogata da Sport e Salute spa previa:
– apposita domanda da presentare entro il 30.11.2020, nel limite dei fondi stanziati. Ai soggetti
già beneficiari per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno, per i quali permangono i requisiti,
l’indennità pari a € 800 è erogata anche per il mese di novembre 2020 senza necessità di
presentare un’ulteriore domanda.
Ai fini dell’erogazione automatica dell’indennità prevista per i soggetti già beneficiari per i mesi
di marzo / aprile e maggio di cui all’art. 12, comma 3, DL n. 104/2020, il comma 5 dell’art. 17
precisa che si considerano cessati a causa dell’emergenza COVD-19 anche tutti i rapporti di
collaborazione scaduti al 31.5.2020 e non rinnovati;
– autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata
percezione di altro reddito da lavoro.
NB
Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l’ordine cronologico di presentazione.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO – Art. 27
Sono fissate specifiche regole / modalità per la trattazione delle controversie nell’ambito del
processo tributario fino alla cessazione dell’attuale stato di emergenza COVID-19.
In particolare, in presenza di divieti / limiti / impossibilità di circolazione su tutto / parte del territorio
nazionale conseguenti allo stato di emergenza COVID-19 ovvero altre situazioni di pericolo per
l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento
delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto
è autorizzato dal Presidente della CTP / CTR da comunicare almeno 5 giorni prima della data
fissata per l’udienza / camera di consiglio.
Il Presidente può disporre che le udienze / camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente
da remoto.
In caso di svolgimento delle udienze da remoto, la Segreteria comunica alle parti, almeno 3 giorni
prima della trattazione, l’ora e le modalità di collegamento.
Nel verbale devono essere evidenziate le modalità con cui si accerta:
O
l’identità dei soggetti partecipanti;
O
la libera volontà delle parti, anche ai fini Privacy.
I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un
collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell’Ufficio giudiziario.
In alternativa alla discussione da remoto, le controversie sono decise sulla base degli atti, salvo
che una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti
costituite e da depositare almeno 2 giorni anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono
comunque considerati presenti a tutti gli effetti.
Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere tramite collegamento da
remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10
giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell’udienza per
memorie di replica.
Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini, la controversia è rinviata a
nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.
In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono
comunque assunti presso la sede dell’Ufficio.
Regione Emilia Romagna: progetti di promozione dell’export e per la Regione Emilia Romagna: progetti di promozione dell’export e per la partecipazione a eventi fieristici partecipazione a eventi fieristici — Anno 2021Anno 2021 Oggetto dell’intervento Il bando supporta progetti di partecipazione a fiere all’estero o in Italia (in quest’ultimo caso solo a fiere con qualifica “internazionale”) di natura fisica o virtuale e partecipazione a eventi promozionali o b2b fisici o virtuali realizzati da organizzatori internazionali, purché di livello internazionale. Contributo Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto nella misura massima del 100% delle spese ammissibili. Il contributo regionale non potrà comunque superare il valore di € 10.000. La spesa minima è di Euro 5.000. Presentazione delle domande • 1a Finestra: a partire dalle ore 12.00 del 04/11/2020 e fino alle ore 16.00 del 04/12/2020; • 2a Finestra: a partire dalle ore 12.00 del 01/06/2021 e fino alle ore 16.00 del 30/06/2021;