Versamento della prima rata (50%) dell’imposta sostitutiva dovuta (18%) e dell’IVA (aliquota media 2023) per la c.d. “rottamazione del magazzino” ossia l’adeguamento delle esistenze iniziali all’1.1.2023.
Il termine originario (entro il saldo delle imposte sui redditi) è stato così prorogato dal DL n. 113/2024, c.d. “Decreto Omnibus”.