• Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell’imposta dovuta;
• liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
• Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell’imposta dovuta;
• liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).